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DANNO ESTETICO

La Signora XXX, di anni 31,  si sottoponeva ad intervento di liposuzione nelle zone di:

addome, fianchi ed interno coscia.

Inoltre chiedeva al chirurgo eseguirsi:

lipofilling nei glutei e mastopessi; intervento poi eseguito nella clinica XX del capoluogo lombardo.

Per tali interventi sopportava un esborso di 14.650,00 Euro, ampiamente documentati; tuttavia si dichiarava grandemente insoddisfatta dei risultati ottenuti a mezzo dell’attività sanitaria posta in essere sulla sua persona.

Più in dettaglio:

la paziente lamentava importanti avvallamenti nelle zone trattate da lipofilling, con addome relativamente meno prominente rispetto al pre operatorio ma non piatto come da garanzia del sanitario agente.

Il seno, lamentava ancora la paziente, risultava grandemente difforme dalla simulazione in 3D realizzata nel pre intervento e finalizzata a fare comprendere alla Signora quale sarebbe stato il risultato ottenuto nel post intervento.

Considerazioni e valutazione medico legale:

il Consulente Tecnico di Parte (CTP) valutava con attenzione la cartella clinica relativa all’intervento della Sig.ra XXX, ivi rilevando che:

sussistevano, in primis, criticità sulla firma dei moduli del consenso informato.

L’esito dell’intervento chirurgico (evincibile anche dalle numerosissime immagini fotografiche messe a disposizione dalla paziente) risultava palesemente insoddisfacente.

Ampia giurisprudenza di merito ascrive a complicanza gli eventi imprevedibili e/o imprevenibili: nel caso di specie non sussistevano elementi riconducibili ad imprevedibilità ovvero imprevenibilità.

Veniva poi valutato, poiché centrale per la valutazione medico legale, il verbale operatorio; ciò al fini di fare risaltare passaggi ovvero procedure incongrue.

Dalla lettura della cartella clinica risultavano immediatamente criticità operative già nella indicazione operatoria.

Rilevante anche la difformità del risultato ottenuto, fondato lo scontento della paziente.

In considerazione della giovane età della donna il medico legale stimava, di concerto con il consulente di parte specialista in chirurgia estetica, l’intervenuto danno biologico permanete nella misura del 12%.

In aderenza alle tabelle del Tribunale di Milano potrà essere dunque proposta azione di ristoro in favore della Sig.ra XXX (contro la struttura) per un importo di complessive Euro 65.000,00.

L’importo sarà da intendersi comprensivo del danno permanente come sopra quantificato, della refusione della somma già sopportata dalla cliente per il primo infausto intervento nonché per l’ulteriore importo che Ella dovrà anticipare onde sottoporsi ex novo ad intervento (solo parzialmente riparatore di quello precedente).

Rilevante la sofferenza patita e patienda dalla paziente.

Cassazione sul tema:

la clinica responsabile di un intervento chirurgico al seno non soddisfacente e/o non in linea con il risultato promesso  deve risarcire il paziente sia del danno fisico ma anche di quello psicologico e relazionale (Suprema Corte, ordinanza n. 25109 del 24 ottobre 2017).

Da precisare:

il caso affrontato dalla Suprema Corte riferiva però di cicatrici particolarmente deturpanti non diversamente emendabili a mezzo di successivi interventi riparatori mentre la paziente di cui all’ordinanza svolgeva (non irrilevante la tipologia di professione svolta dalla giovano donna) attività di modella.

La Corte affronta anche il danno psicologico sopportato dalla paziente quale malattia depressiva in grado di lasciare la Signora in condizione di sofferenza pressoché costante.

Nel caso di cui alla Suprema Corte il danno di cui trattasi veniva valutato anche in base alla attività lavorativa specifica della donna.

Chi fosse interessato a migliori approfondimenti potrà scrivermi; con piacere approfondiremo ulteriori aspetti meritevoli di osservazione scientifica e/o giuridica e/o – più semplicemente – di personale interesse.