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LA RIFORMA DELLA RESPONSABILITA’ MEDICA – Legge Gelli Bianco

La legge Gelli-Bianco ha (ormai da tempo) riformato la (sempre più attuale, qualcuno dice modaiola) materia della malpractice.

Il contenzioso in materia di malasanità è invero considerevolmente notevolmente aumentato dai (non troppo) lontani anni ’70 mentre i medici lavorano – ovvero così assumono – con il timore che i pazienti (o i loro eredi) possano intentare una causa nei loro confronti.

E proprio a causa della paura di sbagliare e/o di finire in Tribunale i medici sarebbero “condizionati” nel loro agire sanitario, finendo spesso per evitare (del tutto discutibilmente)  trattamenti (anche terapeutici) complessi e/o utili per la salute dei pazienti affidati alle loro cure.

E’ nata per questa via la c.d. “medicina difensiva”, che si cristallizza in azioni (spesso anche omissive) che i medici prescelgono al solo fine di evitare eventuali responsabilità e contenziosi giudiziari.

Qualche camice assume (lagnoso) che si è visto costretto a curare il paziente dovendo badare più che alla cura dello stesso alla necessità di evitarsi una citazione in giudizio: ma se il medico esercita correttamente il proprio lavoro, seguendo le linee guida (molto chiare) appositamente previste per scansare l’errore, di cosa teme?

E’ stato per questa via che a pochi anni dalla legge Balduzzi (ex faro guida della materia di malpractice) il legislatore ha ri definito la materia della colpa medica così  garantendo migliori tutele per il medico. Eppure, nonostante tale intervento, la medicina difensiva rimane sempre un tema caldissimo e/o una condotta assai attuale e quotidianamente posta in essere.

Da sapere:

le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di chiarire quando il medico risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali del paziente derivanti dall’esercizio dell’attività medico – chirurgica.

La responsabilità civile del medico (Dott. XX) ha natura extra-contrattuale; assetto modificativo significativo laddove si tenga conto che dal punto di vista giuridico è, nel caso di specie, il paziente a dover provare “la colpa” del medico e non più il medico a dover dimostrare di non aver sbagliato.

Il danneggiato disporrà di soli 5 (cinque) anni per promuovere l’azione contro il medico, Dott. XX.

In via alternativa.

Il paziente potrà decidere, su suggerimento di proprio legale, di citare la struttura sanitaria nella quale è stato operato, senza chiamare in causa il medico XX.

Nel caso di specie la responsabilità sarà di natura contrattuale ovvero: la responsabilità di dovere dimostrare di non avere avuto responsabilità nei casi di malasanità ricadrà sul Presidio, pubblico o privato che sia.

In tale caso il termine di prescrizione sarà di 10 (dieci) anni e non più di 5 (cinque).