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MORTE ENDOUTERINA DEL BAMBINO

Morte endouterina del bambino

In tema di accertamento del nesso causale in materia di responsabilità omissiva medico-professionale, deve ritenersi rispettato il criterio dell’alto tasso di probabilità logica o credibilità razionale qualora risulti che la tempestiva diagnosi del distacco placentare e l’esecuzione immediata del parto cesareo avrebbero, con elevato grado di probabilità logica, evitato il verificarsi della morte endouterina del bambino: in caso di grave negligenza nell’assistenza alla donna portatrice di una gravidanza ad alto rischio (nella specie, con pregressa poliabortività e pregressa patologia annessiale) per l’atteggiamento attendistico dei sanitari, sussiste la responsabilità della casa di cura, del medico di turno e dell’ostetrica, con conseguente condanna in solido tra loro al risarcimento ex art. 2059 c.c. del danno non patrimoniale subito iure proprio da ciascun genitore in relazione all’immensa sofferenza per la morte del feto.

Tribunale Vallo Lucania, 15/04/2015, n.191