In caso di azione per il risarcimento danni da errato intervento in sede di parto, al genitore del bambino che, in quella sede, abbia subito la paralisi ostetrica del braccio, spetta il risarcimento del danno non patrimoniale sofferto in conseguenza di tale evento, dovendo ai fini della liquidazione del relativo ristoro tenersi in considerazione la sofferenza (o patema d’animo) anche sotto il profilo della sua degenerazione in obiettivi profili relazionali.
Cassazione civile sez. III, 16/02/2012, n.2228