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IL CONTRIBUTO UNIFICATO NEL GIUDIZIO ORDINARIO (D.P.R. 115/02 – Testo Unico in materia di spese di giustizia)

Dal 1 marzo 2002 la tradizionale imposta di bollo sugli atti di parte nel processo e quella dei depositi giudiziari, sono stati sostituiti dal “nuovo” contributo unificato, il cui ambito di applicazione è quello del procedimento giurisdizionale.
La lettera dell’art. 9 del D.P.R. n. 115 del 20 maggio 2020, così come da ultimo aggiornato dalla Legge n. 36 del 26 aprile 2019 recita: “E’ dovuto il contributo unificato di iscrizione a ruolo, per ciascun grado di giudizio nel processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, nel processo amministrativo e nel processo tributario, secondo gli importi previsti dall’articolo 13 e salvo quanto previsto dall’articolo 10”.
Si ha pertanto, rispetto ai diritti di iscrizione e cancelleria del passato, un nuovo tipo di pagamento, di importo determinato per scaglioni (e non più stabilito dall’Ufficio giudiziario innanzi al quale si iscrive la causa), individuati sulla base dei principi generali dettati dall’art. 13 del D.P.R. 115/02 i quali fanno riferimento:
al valore della causa;
alla materia oggetto del contendere;
alle fasi del giudizio;
all’organo giudicante;
a finalità c.d. atecnicamente sanzionatorie;
ai casi di esenzione.
Tale obbligo di pagamento è sancito all’art. 14 del D.P.R. 115/2002 il quale recita: “La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati, è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato”.
A semplificare la comprensione di tali concetti soccorre un indirizzo ministeriale (circolare Prot. n. 6/1517/035/2011/CA), per il quale “il contributo unificato viene assolto dalla parte che si costituisce in giudizio per l’avvio e l’espletamento di un procedimento giurisdizionale che implica l’attività del giudice e del cancelliere…”.
Restano, pertanto, escluse da tale spesa, tutte le procedure con natura non giurisdizionale, vale a dire: “…tutti quegli affari che anche se espletati davanti ad un ufficio giudiziario non sono correlati ad alcun procedimento e sono destinati a realizzare esigenze e finalità estranee all’attività processuale.”.
E’ d’obbligo precisare che il contributo si paga per ciascun grado di giudizio e che, conseguentemente, non dovrà essere pagato un nuovo tributo in tutte quelle ipotesi di riattivazione del processo che, tuttavia, non comportano il suo passaggio ad un grado diverso del primo (così, ad esempio, nell’ipotesi di prosecuzione di un processo sospeso o interrotto o cancellato dal ruolo).
Da ricordare, infine, che “Il contributo unificato non è finalizzato a soddisfare le spese di iscrizione in un registro bensì quelle complessive del procedimento”.
Tanto premesso sul concetto oggetto del presente articolo, e senza entrare nel merito di quelli che sono i criteri per stabilire il valore di una causa e di quelli che sono i casi di esenzione dal pagamento di tale spesa o di riduzione della stessa al 50%, si riportano di seguito quelle che sono le tabelle ufficiali del contributo unificato 2021 nel processo ordinario civile (primo grado, impugnazioni e cassazione), ovvero quel procedimento giurisdizionale che viene introdotto a mezzo di “atto di citazione”.
Gli importi del contributo unificato sono aggiornati al D.L. 132/2014 (decreto giustizia) e al D.L. 90/2014.
TABELLA DEL CONTRIBUTO UNIFICATO
Processo Civile – 1° Grado
Valore della Causa Contributo
Valore fino a € 1.100,00 € 43,00
Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00 € 98,00
Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00 € 237,00
Valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00 € 518,00
Valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00 € 759,00
Valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00 € 1.214,00
Valore superiore a € 520.000,00 € 1.686,00

Processo Civile – Impugnazione
Valore della Causa Contributo
Valore fino a € 1.100,00 € 64,50
Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00 € 147,00
Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00 € 355,50
Valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00 € 777,00
Valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00 € 1.138,50
Valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00 € 1.821,00
Valore superiore a € 520.000,00 € 2.529,00

Processo Civile – Cassazione
Valore della Causa Contributo
Valore fino a € 1.100,00 € 86,00
Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00 € 196,00
Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00 € 474,00
Valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00 € 1.036,00
Valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00 € 1.518,00
Valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00 € 2.428,00
Valore superiore a € 520.000,00 € 3.372,00

Non resta che soffermarsi sul caso in cui, pur non avendo instaurato il giudizio, la parte dovrà pagare le spese di lite per soccombenza nel processo.
L’art.91 del Codice di Procedura Civile prevede invero che: “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte”.
Quanto al successivo art. 92 il Giudice può non condannare la parte soccombente al pagamento delle spese della parte vittoriosa, “se le ritiene eccessive o superflue” o “Se vi è soccombenza reciproca” o ancora “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”.

Dott.ssa Nicoletta Scornavacca